Informazioni generali

L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS ai sensi dell’articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51. 

L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal comune la quota differenziale. Per l’anno 2024 l’importo della prestazione (in misura piena) è pari a 404,17 euro mensili per cinque mensilità.

REQUISITI

Per poter accedere alla prestazione sociale occorre avere i seguenti requisiti:

essere cittadine italiane residenti nel Comune, comunitarie o extracomunitarie in possesso del richiesto titolo di soggiorno al momento della presentazione della domanda o comunque entro 6 mesi dalla data del parto, o essere in possesso dello Status di Rifugiato politico;

essere donne disoccupate e casalinghe che non lavorano o che non possono far valere almeno 3 mesi di contributi negli ultimi 18 mesi (in caso contrario si può accedere ai cosiddetti “assegni di maternità dello Stato”, per cui vedasi il sito www.inps.it;

aver partorito, adottato o ricevuto in affidamento preadottivo un bambino;

avere un I.S.E.E (Indicatore Situazione Economica Equivalente) non superiore a € 20.221,13 euro e non ricevere altre prestazioni previdenziali o altro assegno maternità INPS.

DOCUMENTI DA PRESENTARE

La domanda va presentata al Comune di residenza, al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della prestazione (articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2000).

Modulo domanda compilato a cura del richiedente (vedi modulo negli allegati)

Certificazione I.S.E.E. in corso di validità;

Coordinate di conto corrente per l’accredito del contributo;

Carta d’identità;

Se cittadini non comunitari – Permesso di soggiorno.

Tempi

TEMPI

La domanda va presentata entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51.

Documentazione da presentare

La domanda va presentata al Comune di residenza, al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della prestazione (articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2000).

Modulo domanda compilato a cura del richiedente (vedi modulo negli allegati)

Certificazione I.S.E.E. in corso di validità;

Coordinate di conto corrente per l’accredito del contributo;

Carta d’identità;

Se cittadini non comunitari – Permesso di soggiorno;

A chi rivolgersi

Orari di apertura

Contatti

Ultimo aggiornamento:

06/05/2024

Ulteriori informazioni

Responsabili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria:

Servizi Sociali (Responsabile: Mazzola Carmelo)

Responsabile del procedimento:

Titolare del potere sostitutivo (persona a cui rivolgersi in caso di inerzia nel procedimento)

Segretario generale