Informazioni generali
Comunicazione Inizio Lavori Asseverata ai sensi dell'art. 6-bis del Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. 380 del 6 giugno 2000). Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata
1. Gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.
3. Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest'ultima è tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.
4. Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1;
b) disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e prevedendo sopralluoghi in loco.
5. La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.
Tempi
I lavori possono essere inziati contestualmente alla presentazione della comunicazione asseverata, purchè completa di tutti i documenti richiesti dalla normativa vigente.
Costi
Diritti di Segreteria importo pari a € 100,00
I versamenti devono essere effettuati presso la tesoreria comunale o mediante bonifico bancario come specificato nella sezione precedente INTERVENTI E PRATICHE EDILIZIE.
Tutte le attestazioni dei versamenti vanno allegate alla pratica.
A chi rivolgersi
Orari di apertura
- Martedì: 9.00 – 13.00
- Giovedì: 16.00 – 18.00
- Venerdì: 09.00 – 13.00 solo su appuntamento
Contatti
- Telefono: 049 9699967, 049 9699960, 049 9699966
Email: urbanistica@comune.curtarolo.pd.it, ediliziaprivata@comune.curtarolo.pd.it, suaped@comune.curtarolo.pd.it
- Pec: curtarolo.pd@cert.ip-veneto.net
- Fax: 049 557880