Informazioni generali

Dall'11 dicembre 2014, data di entrata in vigore dell'art. 12 della legge 162/2014, i coniugi possono comparire di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

La richiesta può essere presentata presso:

-il Comune di residenza di uno dei due coniugi;

-il Comune dove è stato celebrato il matrimonio;

-il Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all’estero.

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi sono figli della coppia minori, oppure maggiorenni incapaci, o portatori di handicap grave (art.3,c.3, L.104/1992), o economicamente non autosufficienti.
L'accordo non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale nè può comprendere la determinazione di obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico (Tar Lazio, Sez. I-ter, sentenza 3 maggio - 7 luglio 2016, n. 7813).
L’assistenza dell’avvocato è facoltativa.

PROCEDIMENTO:

1-Fase istruttoria
I coniugi, o uno solo di loro, devono presentarsi all'ufficiale di stato civile per comunicare l'intenzione di concludere un accordo di separazione o di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
Per consentire all’ufficio l’acquisizione dei documenti necessari al procedimento è necessario che ciascuno dei coniugi compili il modulo di comunicazione dati.                Entrambi i moduli (corredati dalla copia del documenti di identità in corso di validità) possono essere: consegnati all'ufficio demografico, trasmessi via email o pec.

L'ufficiale di stato civile provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti utili al procedimento, detenuti da altra pubblica amministrazione italiana. In tutti gli altri casi, il cittadino, per poter concludere l’accordo in questione, deve produrre i documenti richiesti per comprovare i requisiti e le condizioni prescritte dalla legge.                                    Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l'ufficio di stato civile stabilisce la data della redazione dell’accordo, previo contatto con gli interessati.

2-Redazione dell'accordo
Entrambi i coniugi devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all'ufficio di stato civile per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo. Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi dev’essere munito di documento di identità valido e di tesserino professionale di appartenenza all’Ordine degli avvocati. Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle vari fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.

3-Conferma dell'accordo
Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, nel giorno concordato con l’ufficio di stato civile, i coniugi devono presentarsi per rendere all’ufficiale di stato civile una ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo. La mancata comparizione dei coniugi equivale alla mancata conferma dell'accordo.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti anche in questa fase da un interprete.

Gli effetti dell’accordo si producono dalla data di sottoscrizione dello stesso

Costi

All'atto della redazione dell'accordo deve essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00 presso l’Ufficio di Stato Civile.

A chi rivolgersi

Orari di apertura

  • Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì: 10.00 – 12.00
  • Martedì: 17.00 – 18.45
  • Giovedì: pomeriggio solo su appuntamento

Contatti

Ultimo aggiornamento:

12/03/2024

Ulteriori informazioni

Responsabili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria:

Servizi Demografici (Responsabile: Mazzola Carmelo)

Responsabile del procedimento:

Responsabile del provvedimento:

Titolare del potere sostitutivo (persona a cui rivolgersi in caso di inerzia nel procedimento)

Segretario generale