- Modello documento dichiarazione di inizio dei lavori
- Dichiarazioni DgrV 2424 (gestione terre e rocce da scavo)
- Dichiarazione di proprietà
- Variazione di intestazione al Permesso di costruire
- Dichiarazione di fine lavori
- Dichiarazione di conformità del progetto DGR 1428/2011
- Autocertificazione di rispetto requisiti acustici residenze
- Dichiarazione acustica
- permesso_di_costruire.docx
- procura.docx
Informazioni generali
Ai sensi dell'art. 10 del Testo Unico dell'Edilizia DPR 6 giugno 2001 n. 380, interventi subordinati a permesso di costruire:
1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.
(lettera modificata dall'art. 17, comma 1, lettera d), legge n. 164 del 2014)
2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti, sono subordinate a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività.
3. Le regioni possono altresì individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione all’incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire. La violazione delle disposizioni regionali emanate ai sensi del presente comma non comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 44.
Tempi
Il procedimento e i tempi di rilascio sono disciplinati dall'art. 20 del DPR 380/2001.
Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce i prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente necessari e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento.
Il termine può essere interrotto dal responsabile del procedimento per la richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Lo stesso termine può essere sospeso nel caso in cui il responsabile del procedimento richieda modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario.
Entro 30 giorni dalla proposta del responsabile del procedimento, il responsabile dell’ufficio rilascia il provvedimento finale.
Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
Durata del permesso
L'efficacia temporale del permesso di costruire è disciplinata dall'art. 15 del DPR 380/2001.
L'Modello doumento di inizio dei lavori deve avvenire entro 1 anno dal rilascio del permesso e deve essere comunicato al Comune utilizzando apposito modello, scaricabile nella linguetta modulistica.
I lavori devono essere ultimati entro 3 anni dall'inizio. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto.
Se le opere non risultano ultimate nei termini di validità, deve essere acquisito nuovo titolo abilitativo per le opere residue.
Documentazione da presentare
La domanda di permesso va redatta sull'apposita modulistica unificata reperibile al seguente link:
https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/modulistica-unificata
compilato e bollato secondo il valore vigente. Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione prevista dalla vigente normativa, in relazione al tipo di intervento richiesto.
Nella sezione "Modulistica" è possibile visualizzare e scaricare la modulistica.
Costi
I costi del permesso di costruire sono:
- il contributo di costruzione, il cui importo viene determinato in relazione all'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e del costo di costruzione
- i diritti di segreteria, secondo gli importi qui riportati
- l'imposta di bollo pari a € 16,00 (da apporre sulla domanda e sul certificato rilasciato).
I versamenti devono essere effettuati presso la tesoreria comunale o mediante bonifico bancario come specificato nella sezione precedente INTERVENTI E PRATICHE EDILIZIE.
Tutte le attestazioni dei versamenti vanno allegate alla pratica.
A chi rivolgersi
Orari di apertura
- Martedì: 9.00 – 13.00
- Giovedì: 16.00 – 18.00
- Venerdì: 09.00 – 13.00 solo su appuntamento
Contatti
- Telefono: 049 9699967, 049 9699960, 049 9699966
Email: urbanistica@comune.curtarolo.pd.it, ediliziaprivata@comune.curtarolo.pd.it, suaped@comune.curtarolo.pd.it
- Pec: curtarolo.pd@cert.ip-veneto.net
- Fax: 049 557880
Ultimo aggiornamento:
24/12/2019Ulteriori informazioni
La domanda di permesso deve essere presentata da chi è titolare di un diritto reale (proprietà, usufrutto, uso, ecc.) sul bene immobile oggetto dell'intervento edilizio, ovvero dal titolare di un diritto personale compatibile con l'intervento da realizzare (es. rapporto di locazione - conduzione).